18 gennaio 2006
NOVITA' NORMATIVE N°1

Datosi che di troiai in giro ne ho visti a iosa, alcuni a 99 centesimi, alcuni si fregiavano di denominazioni riservate, mi preme pubblicare, in 3 puntate, una specifica normativa a tutela di alcune tra le più note specialità della tradizione dolciaria italiana. La normativa, Decreto del 22 luglio 2005, adotatta congiuntamente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal Ministero delle Attività Produttive, credo sia sfuggita agli occhi di molti.
Con il Decreto del 22 luglio 2005, vengono definite con precisione caratteristiche e composizione dei seguenti prodotti: Panettone, Pandoro, Colomba, Savoiardo, Amaretto, Amaretto morbido.
- Per ogni prodotto sono indicati gli ingredienti obbligatori e facoltativi e il procedimento di produzione.
- E' previsto l'utilizzo della denominazione anche per i prodotti privi di alcuni ingredienti e/o aricchiti di altri, purchè le variazioni siano indicate in etichetta quali, ad esempio nel panettone, uvetta e canditi.
- Ulteriori ingredienti caratterizzanti il prodotto, usati in aggiunta a quelli previsti devono essere dichiarati nella denominazione di vendita, indicandone le relativa percentuale d'impiego.
- Panettoni, Pandori e Colombe di piccole dimensioni possono essere denominati "Panettoncini", "Pandorini" e " Colombine".
- Le regole di produzione e comercializzazione sono identiche sia per i prodotti industriali che per i prodotti artigianali.
- I prodotti non conformi alle disposizioni del decreto non possono utilizzare le denominazioni riservate ma devono essere commercializzati con denominazioni diverse quali, ad esempio, " Dolce di Natale" in luogo di "Panettone o Pandoro" , "Biscotto all'uovo" in luogo di "Savoiardo", "Biscotti alle mandorle" in luogo di "Amaretto".
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