25 ottobre 2003
Comma 5
Il comma 5 , aggiunto da poco all'articolo 13, stabilisce che le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate dalle collettività e in altri esercizi pubblici, devono riportare, qualora siano trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata" oppure "acqua potabile trattata gassata" se alla stessa è aggiunta anidride carbonica. Se, dunque, la norma parla di somministrazione, dal tenore della stessa si evince che si tratta di un'eccezione alla limitazione del campo di applicazione alle sole ipotesi di vendita e si ritiene, pertanto che, fino a quando non verranno date ulteriori indicazioni in proposito, vi sia l'obbligo di indicare questa loro particolare natura sui listini e sui contenitori delle stesse, onde evitare l'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione della norma (sanzione amministrativa pecunaria da € 600 a € 3500). Pertanto gli esercenti sono tenuti a:
1- indicare sui listini a menù la dicitura "acqua trattata" o "acqua trattata gassata";
2- riportare tale indicazione anche sulle caraffe contenenti l'acqua trattata.
Il testo integrale del decreto è disponibile qui.
Ad Lib
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1- indicare sui listini a menù la dicitura "acqua trattata" o "acqua trattata gassata";
2- riportare tale indicazione anche sulle caraffe contenenti l'acqua trattata.
Il testo integrale del decreto è disponibile qui.
Ad Lib